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  • COMPOSIZIONE DEL FLUSSO

COMPOSIZIONE DEL FLUSSO

Analogamente a quanto avveniva con i flussi EMENS, le denunce retributive e contributive dei lavoratori dipendenti e parasubordinati UNIEMENS dovranno essere trasmesse entro l’ultimo giorno del mese successivo al mese di competenza. Qualora l’ultimo giorno sia festivo, entro il primo giorno lavorativo del mese successivo. Per i lavoratori dipendenti il mese di competenza è quello cui si riferisce la busta paga, per i lavoratori parasubordinati il mese in cui è stato erogato il compenso.
 
Le denunce dei lavoratori dipendenti e parasubordinati possono essere inviate con un unico flusso ovvero frazionate in flussi diversi. Anche le denunce individuali relative ad una singola azienda e/o posizione contributiva possono essere frazionate in più invii.
 
L’elemento fondamentale rimane quindi la denuncia individuale sia per i lavoratori dipendenti che per i collaboratori: l’aggregazione o la segmentazione di tali denunce possono essere effettuate liberamente, nel rispetto comunque della struttura logica del flusso.
 
Nella versione 2.0 del documento tecnico dell’INPS è stato introdotto il ramo <ListaPosPA>, che ospita le dichiarazioni contributive e retributive dei lavoratori iscritti alla Gestione ex INPDAP, in accordo con quanto previsto nella circolare 105/2012.
 
Con la versione 2.3 del medesimo documento, in analogia con l’integrazione in UniEmens della Gestione ex INPDAP, è stato introdotto il ramo <PosSportSpet>, che ospita le dichiarazioni contributive e retributive dei lavoratori iscritti alla Gestione ex ENPALS.
 
Valgono i seguenti vincoli:
 
·     La sezione <DenunciaAziendale> dove sono indicati sia le contribuzioni ed i conguagli che non possono essere espressi a livello individuale sia i dati di quadratura mensile, costituisce la “denuncia” delle contribuzioni complessivamente dovute e delle somme poste a conguaglio per ciascuna posizione contributiva. Deve essere obbligatoriamente comunicata, per ogni singola posizione contributiva, una sola volta nel mese, anche a fronte di invii frazionati in flussi diversi. Qualora tale sezione sia ripetuta nell’ambito dello stesso mese, la seconda comunicazione viene considerata sostitutiva della precedente.
 
Rimangono inalterate, rispetto ai preesistenti flussi EMENS, le modalità di correzione e rettifica ed in particolare:
 
·     Qualora sia necessario rettificare una denuncia, sarà sufficiente produrre una nuova denuncia, identificata dai criteri di univocità sotto elencati, coincidente con la prima; ciò determinerà l’eliminazione e la sostituzione della denuncia corrispondente.
·     Qualora risulti necessario rettificare una denuncia per uno dei valori presenti nei criteri di univocità o cancellare una denuncia erroneamente trasmessa, sarà necessario provvedere all’eliminazione della denuncia originale attraverso l’impostazione dell’elemento “Elimina=S” (SI) su una denuncia che riporti gli stessi dati identificativi della denuncia da eliminare. Sarà quindi possibile inviare la nuova denuncia completa in ogni sua parte e caratterizzata dai nuovi dati identificativi.
·     Nel caso in cui la modifica riguardi gli elementi della qualifica o tipo contribuzione, con la versione 2.4 del documento tecnico è stata introdotta la possibilità di invio di un’unica denuncia di variazione (analogamente alla variazione di denunce per valori non presenti nei criteri di univocità), mediante l’esposizione degli elementi identificativi della denuncia da sostituire nell’elemento <InquadramentoLavVariaz>. In maniera automatica, l’invio di una denuncia così composta produrrà l’eliminazione della denuncia originaria e la sua sostituzione con la denuncia corrente. E’ possibile utilizzare questo meccanissmo di variazione a partire dal 1/5/2013. Si sottolinea che rimane valida anche la modalità di comunicazione della variazione mediante doppia denuncia (denuncia di eliminazione e denuncia di sostituzione).
 
Quanto sopra vale qualora le correzioni e le rettifiche non siano relative ad informazioni con valenza contributiva (ex DM10). In caso contrario le variazioni saranno soggette ad apposita gestione al fine di non alterare la corrispondenza tra il dato retributivo e contributivo.
 
Precisata la valenza contributiva degli elementi che hanno una immediata relazione con le informazioni precedentemente oggetto di denuncia DM10. Con “VALENZA CONTRIBUTIVA” si intendono informazioni che concorrono alla ricostruzione del “DM10 virtuale” nelle successive fasi di controllo e contabilizzazione. Una variazione qualunque di tali informazioni, nei mesi successivi, comporta la produzione automatica di un titolo di regolarizzazione.
 
Criteri di univocità:
 
·     Elemento <Azienda>: <AnnoMeseDenuncia>, <CFAzienda>.
·     Elemento <PosContributiva>: <Matricola>.
·     Elemento <DenunciaIndividuale>: <CFLavoratore>, <Qualifica1>, <Qualifica2>, <Qualifica3>, <TipoContribuzione>.
·     Elemento <ListaCollaboratori>: è univoco nell’ambito dell’azienda ed è identificato dall’elemento <CFAzienda>.
·     Elemento <Collaboratore>: <CFCollaboratore>, <TipoRapporto>, <Aliquota>.
·     Elemento <ListaPosPA>: è univoco nell’ambito dell’Ente/Amministrazione ed è identificato dall’elemento <CFAzienda>.
·     Elemento <D0_DenunciaIndividuale>: <CFLavoratore>
·     Elemento <PosSportSpet>: <CodiceGruppo>, <NumAttivita>
·     Elemento <DenIndivPosSportSpet>: <CodiceFiscaleLavoratore>.
 
Qualora nell’ambito dello stesso mese, della stessa azienda e dello stesso lavoratore cambino uno o più elementi identificativi (per i lavoratori dipendenti: qualifica e/o tipo contribuzione; per i collaboratori: tipo rapporto e/o aliquota), vanno prodotte due distinte denunce individuali ovvero due distinti elementi <Collaboratore>.
 
Il flusso UniEMens non prevede modalità diverse per la comunicazione di dati di rettifica o di regolarizzazione: qualora sia necessario, anche a distanza di tempo, variare denunce a suo tempo prodotte, sarà sufficiente compilare una nuova denuncia UniEMens per il periodo pregresso rispettando le regole standard delle denunce correnti.
Tali denunce di rettifica potranno essere inviate anche congiuntamente al flusso del mese corrente. Ovviamente da parte dell’INPS vi saranno criteri diversi di gestione a seconda che si tratti della rettifica di una denuncia corrente (rettifica intervenuta entro la fine del mese successivo a quello di competenza) ovvero di una denuncia già consolidata con la composizione dell’estratto annuale.
Nel primo caso la denuncia originaria sarà immediatamente sostituita con la nuova, e sarà quindi quest’ultima che incrementerà, per quel mese, il conto assicurativo individuale.
Nel secondo caso invece, prima di provvedere all’eliminazione della prima denuncia ed all’inserimento della seconda, l’INPS provvederà ad espletare i controlli di congruità con l’utilizzo fino a quel momento effettuato della denuncia originaria.
 
Ad ogni buon conto vengono di seguito sintetizzate le modalità di rettifica dei flussi:
 
·     la variazione di dati di dettaglio si effettua inviando una nuova denuncia corretta che riporti gli stessi dati identificativi (v. criteri di univocità) e che NON indichi l’attributo Elimina=”S”;
·     la variazione di dati identificativi (v. criteri di univocità) si effettua inviando una nuova denuncia con gli stessi dati identificativi della precedente e l’attributo Elimina=”S”, determinando in tal modo l’eliminazione della denuncia originaria; sarà quindi inviata, anche contestualmente, la nuova denuncia con i dati identificativi corretti ed i relativi dati di dettaglio;
·     le variazioni possono essere proposte in qualsiasi momento risulti necessario variare o rettificare un dato precedentemente comunicato;
·     la denuncia di variazione inviata nello stesso mese di trasmissione della denuncia originale (ultimo giorno del mese o, se festivo, primo giorno lavorativo del mese successivo) sarà considerata INTEGRALMENTE sostitutiva della denuncia precedentemente inviata; qualora inviata successivamente a tale scadenza opererà in sostituzione esclusivamente delle singole sezioni presenti: corrente, mese precedente, CIG pregressa;
·     tutte le denunce di variazione saranno trattate con le stesse modalità indipendentemente dalla data di invio. Ciò in quanto, alla ricezione della denuncia, le singole sezioni con competenze diverse da quella della denuncia principale(mese precedente e cig pregressa), saranno attribuite alle denunce di effettiva competenza; quindi eventuali ulteriori variazioni potranno essere effettuate variando direttamente la denuncia del mese in questione ovvero riproponendo le sezioni mese precedente e/o cig pregressa. Non esisteranno più, quindi, due modalità diverse a seconda che la variazione sia stata effettuata in corso di mese o successivamente: in entrambi i casi le variazioni dovranno interessare le singole sezioni temporali (denuncia principale, mese precedente, cig pregressa).