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  • 3. CALCOLO ACCONTO 2019 ADDIZIONALE COMUNALE

3. CALCOLO ACCONTO 2019 ADDIZIONALE COMUNALE

 
Nel modello CU occorre indicare, per i lavoratori in forza al 31 dicembre, l’importo quale acconto di addizionale comunale che sarà poi trattenuto a partire dal mese di marzo.
 
Il calcolo dell’acconto è da effettuarsi con le aliquote comunali in vigore l’anno precedente. Questa semplificazione evita l’aggiornamento della Tabella Comuni con aliquote 2019.
 
Il calcolo è automatico grazie ad una specifica funzione presente all’interno del sistema di calcolo.
 
Le disposizioni fiscali legate al federalismo consentono ai comuni di deliberare il prelievo fiscale in regime di multi aliquote, sia esse per limiti di reddito oppure per scaglioni di reddito, i comuni possono anche prevedere fasce di esenzione.
 
Pertanto ogni singolo comune può prevedere una delle seguenti situazioni:
·     Nessuna aliquota
·     Aliquota ordinaria
·     Multi aliquota per limiti di reddito
·     Multi aliquota per scaglioni di reddito
 
Nella funzione di elaborazione mensile, abbiamo introdotto un controllo al fine di evitare che le operazioni di calcolo dell’Addizionale Comunale non siano effettuate correttamente ovvero nel caso in cui non fosse presente il rispettivo codice comune oppure, anche se caricato, risultasse inesistente o incongruente (salvo attivazione casella “Blocca”), l’elaborazione del percipiente sarà interrotta e sarà segnalata l’anomalia nel report che il programma propone alla fine dell’elaborazione.
 
Dal punto di vista operativo, l’utente non deve svolgere alcuna modalità particolare, sarà il presente aggiornamento ad effettuare le operazioni necessarie per il corretto calcolo dell’addizionale.
 
Si rammenta che l’addizionale comunale è dovuta in base alla residenza al 1 gennaio di ogni anno e quindi la residenza attuale ovvero al 31 dicembre 2018 dovrebbe essere la medesima di quella al 1 gennaio 2019.
 
Esiste un’ipotesi (piuttosto remota) che l’indirizzo corrente del percipiente, trattandosi di archivi 2018, potrebbe non essere il medesimo di quello al 1° gennaio 2019.
 
ATTENZIONE:
Si precisa che gli effetti delle variazioni di domicilio fiscale decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate.
Quindi solo nel caso di cambio di residenza effettuato il 3 novembre 2018 provoca la variazione del domicilio fiscale tra il 31 dicembre 2018 e il 01 gennaio 2019.
 
In tale ipotesi è necessario, all’interno della scheda anagrafica del percipiente, inserire una nuova residenza indicando la data di inizio di tale residenza.
 
Di seguito indichiamo i passaggi operativi che la funzione del sistema di calcolo esegue all’interno degli archivi:
1.     Test indirizzo 1° gennaio 2019 – Se presente la funzione esegue il passo n. 3
2.     Test indirizzo Residenza attuale (nel caso specifico 2018)
3.     Calcolo Imposta
 
Il codice comune della residenza attuale è visibile, al fine di avere un maggior controllo del dato.